Nel suo contributo, la specialista in materia di assicurazione sociale dipl. fed. nonché amministratrice delegata della gebo Sozialversicherungen AG e relatrice IfFP Gertrud E. Bollier illustra le principali novità nell’ordine di entrata in vigore.

L’autrice
Gertrud E. Bollier, specialista in materia di assicurazione sociale dipl. fed., con studio postdiploma in metodologia/didattica SWF 1999/2000, è amministratrice delegata della gebo Sozialversichersicherungen AG, responsabile di settore e redattrice per «Penso» e «Schweizer Personalvorsorge/Prévoyance Professionnelle Suisse» presso vps.epas, autrice della guida alle assicurazioni sociali in Svizzera «Leitfaden Schweizerische Sozialversicherung» e dell’«Annuario delle assicurazioni sociali» nonché relatrice in seminari professionali.

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Nel suo contributo, la specialista in materia di assicurazione sociale dipl. fed. nonché amministratrice delegata della gebo Sozialversicherungen AG e relatrice IfFP Gertrud E. Bollier illustra le principali novità nell’ordine di entrata in vigore.

Il 1° luglio 2021 è entrata in vigore la «piccola» riforma della LADI:

  • nuova possibilità di annunciarsi online presso l’URC e archiviare la documentazione in formato digitale (www.job-room.ch/home/job-seeker);
  • soppressione dell’annuncio per il collocamento presso il Comune di domicilio; l’annuncio è effettuato direttamente presso l’URC (servizio competente designato dal Cantone);
  • soppressione dell’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria e degli obblighi di controllo per le persone con diritto all’indennità per lavoro ridotto (ILR); la stessa misura è estesa alle indennità per intemperie (IPI).

A parte gli adeguamenti legati alla pandemia, nel 2022 non sono entrate in vigore ulteriori modifiche.

Sempre il 1° luglio 2021 è entrata in vigore l’undicesima prestazione sociale, ossia le prestazioni transitorie per disoccupati dai 60 anni di età che hanno esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell’AD:

  • l’esecuzione è di competenza dell’organo preposto alle prestazioni complementari AVS/AI;
  • le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sono destinate alle persone che sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera, 
  • esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione al più presto nel mese in cui compiono i 60 anni di età,
  • sono state assicurate all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e in ognuno di questi anni hanno conseguito un reddito annuo minimo da attività lucrativa pari ad almeno il 75% della rendita massima dell’AVS (2021/22 CHF 21'510.–) o presentano corrispondenti accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali,
  • dispongono di una sostanza inferiore a 50'000.– (persone sole) o 100'000.– (coppie sposate).

Non hanno diritto alle prestazioni transitorie le persone che hanno diritto a una rendita dell’AVS (anche anticipata) o dell’AI con presumibilmente prestazioni complementari AVS/AI.

Il 1° settembre 2021 è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina:

con questo accordo, che sostituisce la convenzione conclusa con l’ex Jugoslavia applicata finora, viene aggiornato il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e l’ultimo Stato successore dell’ex Jugoslavia. In particolare, dal 1° settembre 2021 (senza periodo transitorio) non si applicherà più il trasferimento degli assegni per i figli in formazione residenti al di fuori della Svizzera.

Il 1° novembre 2021 è entrata in vigore anche una nuova convenzione sulla sicurezza sociale tra la svizzera e il Regno Unito:

a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit), la precedente convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) è stata completamente rielaborata. La convenzione è provvisoriamente applicabile dal 1° novembre 2021. Entrerà definitivamente in vigore non appena i parlamenti di entrambi gli Stati la avranno approvata.

La nuova convenzione di sicurezza sociale contiene gli stessi principi di coordinamento dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC). Nondimeno, non prevede il trasferimento degli assegni per i figli e di formazione.

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la riforma «Ulteriore sviluppo dell’AI»:

la revisione di legge prevede in particolare miglioramenti per i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche e introduce un sistema di rendite lineare.

  • Il rafforzamento del potenziale d’integrazione pone in primo piano misure dell’AI per un sostegno adeguato e coordinato ai giovani e giovani adulti (di età compresa tra i 13 e i 25 anni) con un danno alla salute per il passaggio dalla scuola dell’obbligo alla formazione professionale e, poi, alla vita attiva. Il rilevamento tempestivo sarà possibile già dai 13 anni compiuti. L’AI collabora con svariati attori.
  • Le persone che seguono provvedimenti di integrazione dell’AI sono assicurate obbligatoriamente nell’ente svizzero di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali SUVA (nuova branca, come l’assicurazione infortuni dei disoccupati), questo fin tanto che è sodisfatto il criterio di un rapporto di lavoro analogo a quello basato su un contratto di lavoro. Inoltre, la responsabilità civile dell’AI si estende anche a tutti i danni correlati nelle aziende di lavoro.
  • Per l’integrazione di adulti con malattie psichiche (assicurati di età compresa tra i 25 e i 65 anni) sussiste la possibilità di ricorrere al prestito di personale per facilitare l’accesso al mercato del lavoro primario. I datori di lavoro possono collocare queste persone da prestatori di personale (Manpower, Adecco ecc.). L’AI assume le relative spese supplementari.

Vi è stato, inoltre, un affinamento del sistema delle rendite con l’introduzione del sistema di rendite lineare. Come in passato, il diritto a una rendita d’invalidità sussiste a partire da un grado d’invalidità del 40% e la rendita intera viene erogata a partire da un grado d’invalidità del 70%.

  • Se per un grado d’invalidità del 40% si continuerà ad avere diritto a un quarto (ovvero al 25%) di una rendita intera, successivamente l’ammontare aumenterà però in misura lineare con l’aggiunta di 2,5 punti percentuali di una rendita intera per ogni punto percentuale del grado d’invalidità, fino al 50%. Per un grado d’invalidità tra il 50% e il 69%, la quota della rendita corrisponde al grado d’invalidità. Questo allineamento delle rendite AI è applicabile ai beneficiari il cui diritto alla rendita è nato dopo il 1° gennaio 2022.
  • Ai beneficiari il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano delle disposizioni transitorie. Per i beneficiari di un quarto di rendita, mezza rendita o tre quarti di rendita che nel 2022 avevano già compiuto 55 anni continuerà ad applicarsi il diritto anteriore e non vi sarà quindi alcun cambiamento. Coloro che all’entrata in vigore della modifica non avevano ancora 55 anni compiuti continueranno ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subirà una modifica di almeno il 5%. Gli assicurati nati a partire dal 1992 (attualmente tra i 30 e i 54 anni) beneficiano di una regolamentazione che tutela i diritti acquisiti. Le rendite AI degli assicurati nati dopo il 1992 saranno trasferite al nuovo diritto entro il 2031.

I nuovi gradi d’invalidità dell’AI sono vincolanti per la previdenza professionale obbligatoria. Si applicano gli stessi periodi transitori.

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) dopo la revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2022 – ulteriori adeguamenti:

  • Le disposizioni riguardanti la revisione delle rendite d’invalidità (anche al di fuori del 1° pilastro) sono state modificate: in futuro, la rendita AI verrà aumentata, ridotta o soppressa d’ufficio o su richiesta se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita varia di almeno 5 punti percentuali o diventa del 100%.
  • Riguardo alla lotta agli abusi, se nello svolgimento delle loro funzioni apprendono che un assicurato percepisce prestazioni indebite, gli organi di un’assicurazione sociale come pure le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono informarne gli organi dell’assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.
  • In relazione alla revisione dell’AI sono state adeguate anche le procedure di accertamento e i diritti di partecipazione nel quadro delle perizie. Trattandosi di regolamentazioni importanti anche al di fuori dell’AI, esse sono state riprese anche nella LPGA:
    - decisione incidentale, se la persona assicurata e l’assicuratore non sono concordi sulla scelta del perito,
    - le perizie bidisciplinari vengono effettuate unicamente da centri peritali autorizzati e attribuite secondo il metodo aleatorio,
    - i periti devono soddisfare i requisiti previsti dalle norme federali,
    - obbligo di registrare i colloqui su supporto audio e di acquisire le registrazioni agli atti dell’assicuratore,
    - vengono tenute liste pubbliche sulle attribuzioni dei periti.

LPP: obbligo di annuncio in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni del Codice civile svizzero «Mantenimento del figlio». 

  • Gli uffici specializzati per l’aiuto all’incasso potranno notificare agli istituti di previdenza e di libero passaggio le persone che non adempiono ai loro obblighi di mantenimento.
    In caso di ricezione da parte degli istituti di previdenza e di libero passaggio di tale notifica di inadempienza degli obblighi di mantenimento, questi ultimi sono tenuti ad informare immediatamente gli uffici specializzati nel momento in cui ricevono una richiesta di liquidazione in capitale, prelievo anticipato o costituzione in pegno di averi della previdenza. Con ciò si intende assicurare che le persone notificate non possano prelevare capitali della previdenza professionale senza che l’ufficio specializzato ne venga prima informato. I moduli ufficiali sono disponibili alla pagina www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/bv/grundlagen-und-gesetze.html.