Un gruppo di lavoro della FSAGA se ne è occupato nel detta-glio, ha avuto uno scambio di opinioni con le associazioni partner ASA e AFA e ha preparato, nel corso di due riunioni, una presa di posizione sul progetto messo in consultazione. La risposta alla consultazione è stata trasmessa al Dipartimento federale delle finanze il 29 agosto 2022. 

Cosa vuole la nuova OS in generale per quanto riguarda le attività di intermediazione?

  • Regole di condotta chiare per la distribuzione di polizze di assicurazione sulla vita.
  • Regole più severe sull’intermediazione assicurativa per proteggere gli assicurati.
  • Standard minimi per l’intermediazione assicurativa. Gli standard minimi definiti dal settore vengono esaminati dalla FINMA e messi in vigore in modo vincolante.
  • Impegno degli intermediari vincolati e non vincolati a seguire una formazione permanente.
  • Gli assicurati dovrebbero essere in grado di informarsi facilmente sulle competenze dei loro consulenti.
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Quali punti sono particolarmente rilevanti dal punto di vista degli agenti generali?

Sia gli intermediari assicurativi vincolati che quelli non vincolati devono possedere le necessarie conoscenze e competenze professionali, in conformità ai requisiti di legge. Gli standard minimi per l'istruzione e la formazione sono attualmente in fase di elaborazione da parte di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ASA, FSAGA, SIBA, Santésuisse e Curafutura e di AFA, sotto la sua guida di quest’ultima. 

Le seguenti ulteriori domande relative all'OS sono di particolare interesse per il lavoro quotidiano degli agenti generali:

  • Quali attività di intermediazione sono soggette a vigilanza e quali no? Dovrebbe essere possibile rispondere a questa domanda sulla base di un criterio oggettivamente misurabile. Secondo il progetto di ordinanza, si tratta di un’assicurazione annessa, non sottoposta alla sorveglianza, se il premio annuale non supera CHF 600. Inoltre la bozza stabilisce che anche l'esecuzione dei lavori preparatori rientra nell'offerta o nella stipula di un contratto assicurativo.
  • Secondo la bozza, l'istruzione e la formazione devono essere comprovate dal superamento di un esame o da un altro certificato equivalente. Questo principio è indiscusso, ma che dire degli intermediari assicurativi in formazione? I potenziali intermediari assicurativi possono già occuparsi di clienti assicurativi in modo indipendente?
  • Da quando si applicano le nuove disposizioni? La bozza di consultazione prevede in alcuni casi scadenze di attuazione diverse. In generale, l'ordinanza dovrebbe entrare in vigore già il 1° luglio 2023.

Le posizioni della FSAGA

  1. L'OS prevede un premio massimo di CHF 600  per l'intermediazione assicurativa vincolata, che è esente da vigilanza.
    La FSAGA accoglie con favore questo limite massimo e ritiene che, ad esempio, la consulenza sull'assicurazione dei veicoli a motore, che di solito ha un premio più elevato, sia coperta dalla vigilanza. In questo modo, la qualità del punto di vendita è garantita e tutti gli operatori del mercato sono trattati allo stesso modo. D'altra parte, una particolare tutela del consumatore nell’ambito dell'intermediazione di assicurazioni contro la rottura di apparecchiature elettroniche, occhiali, articoli sportivi, ecc., che di solito hanno un premio più basso, non è necessaria.
  2. La bozza di consultazione vorrebbe assoggettare all’OS tutte le persone coinvolte nel processo di conclusione.
    La FSAGA respinge con forza questa formulazione di ampio respiro. Essa sostiene il principio secondo cui chiunque fornisca consulenza ai clienti con l'obiettivo di stipulare un contratto assicurativo deve essere considerato un intermediario assicurativo e deve adempiere ai relativi obblighi di vigilanza, nonché agli obblighi di formazione e aggiornamento . Per le persone che svolgono lavori preparatori, l'obbligo di istruzione e formazione richiesto dalla LSA non è giustificato.
  3. L'OS porta a una soluzione di “allievo conducente” per i futuri intermediari assicurativi, che sarebbero cioè autorizzati a fornire consulenza e a vendere in modo indipendente solo dopo aver completato la loro formazione.
    La FSAGA dice no a questa soluzione impraticabile. È una questione centrale per gli agenti generali di assicurazione che gli aspiranti intermediari assicurativi possano occuparsi dei clienti in modo indipendente, nell’ambito della loro formazione, anche prima di aver superato l'esame di intermediario ed in base al loro livello di formazione. La pratica comprovata e applicata di contatti indipendenti con la clientela durante la formazione o prima del completamento dell'esame di intermediazione deve continuare a essere possibile (nel quadro di una formazione strutturata in parallelo all’attività e dopo un tempo di familiarizzazione sufficiente). Limitare l'affiancamento indipendente dei clienti prima di aver completato l'esame da intermediario significherebbe stravolgere completamente il concetto di formazione già collaudato e pregiudicarne pesantemente la qualità a causa della mancanza di rilevanza pratica. Inoltre, tale approccio non sarebbe finanziariamente sostenibile.
  4. L’OS prevede diverse scadenze di attuazione
    La FSAGA ritiene che gli obblighi di informazione specifici per il prodotto debbano entrare in vigore contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di informazione e trasparenza sulle polizze vita qualificate (per le quali si applica un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore della legge). L'anticipazione delle informazioni specifiche sul prodotto rispetto agli obblighi di informazione generale non è giustificata e non è in linea con la prassi. In generale, la FSAGA richiede un periodo ragionevole per la messa in pratica dell’OS di almeno un anno tra l’adozione della versione finale dell'ordinanza e la data di entrata in vigore della LSA e OS rivedute. La legge revisionata (LSA/OS) dovrebbe entrare in vigore non prima del 1° gennaio 2024 (il che richiede la pubblicazione della versione finale dell’OS revisionata entro la fine dell'anno).