La tutela dei consumatori sarà ampliata. Si applicherà un nuovo diritto di revoca. Il diritto di recesso sarà ampliato. Si terrà conto della digitalizzazione. A partire dal 01.01.2022 i requisiti di forma si applicheranno anche ai contratti esistenti. 

Cosa significa questo per noi nella distribuzione? A cosa dobbiamo prestare attenzione? Come dobbiamo comportarci? In collaborazione con l'AFA, desideriamo avvicinare e sensibilizzare tutte le parti coinvolte nella distribuzione a questo argomento.

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Entro le vacanze estive, intendiamo evidenziare i cambiamenti rilevanti per la distribuzione con una serie di brevi articoli settimanali. Il nostro punto di vista non sarà esaustivo. Ci preme però avviare un dibattito e fornire degli input in tal senso. Vi preghiamo di inviarci i vostri commenti per avviare un dialogo collettivo che ci consentirà di progredire insieme.

Dopo le vacanze estive, l'AFA lancerà un quiz online in cui si approfondiranno in modo ludico i cambiamenti e si potranno vincere anche interessanti premi.  

Sarete dei nostri? Siamo curiosi di assistere al vivace confronto che si svilupperà!

Michel F. Chresta, Presidente FSAGA,
Stephan Kessler, AFA Responsabile specializzato Learning Solutions

Iniziamo questa serie con il nuovo diritto di recesso, che deve essere osservato non solo dalle aziende ma anche dalla forza vendita.
 

LCA Art. 35a Diritto di recesso

  1. Anche se il contratto è stato stipulato per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto o in una forma che possa essere provata da un testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.
  2. Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto anche prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.
  3. L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.
  4. Nell'assicurazione complementare all'assicurazione malattia sociale (art. 2 cpv. 2 della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie 26 settembre 2014) il diritto di recesso ordinario e il diritto di recesso in caso di sinistro (art. 42 cpv. 1 della presente legge) possono essere esercitati unicamente dal contraente. Nell'assicurazione collettiva di indennità giornaliera, entrambe le parti hanno questi diritti.


Cosa significa questo per la distribuzione?

 

  • Il contraente ha già un diritto di recesso ordinario dopo tre anni, anche se la durata definita del contratto è più lunga. Questo vale anche per i contratti stipulati prima della revisione della legge. Esempio: un'assicurazione economia domestica stipulata nel 2019 a partire dal 01.05. con una durata contrattuale di 10 anni può quindi essere disdetta a partire dal 30.04.2022 nel rispetto del termine di preavviso di 3 mesi.
  • In caso di assicurazione malattia complementare, questo diritto di recesso vale solo per il contraente. Questo evita che i contraenti più anziani non perdano improvvisamente la copertura assicurativa con l'avanzare dell'età. 
  • L'assistenza clienti sta diventando sempre più importante. Non basta quindi più chiamare ogni cinque anni o attivarsi alla scadenza del contratto. Le interazioni con i clienti aumenteranno. Il consulente assicurativo deve organizzarsi bene per contattare il cliente con maggiore frequenza ed esaminare la sua situazione assicurativa. 
  • Il processo di concentrazione verso un solo fornitore tenderà ad aumentare. 

L’elenco non è esaustivo. Saremo lieti di avviare un dibattito professionale con voi. Siamo curiosi di ricevere le vostre osservazioni e i vostri input che ci consentiranno di progredire insieme. Grazie!