Durante la notte di Capodanno, nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana si è verificato un tragico incendio. Secondo le informazioni attualmente disponibili, 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo molto grave. La maggior parte dei feriti è ancora sottoposta a cure mediche. Il ministero pubblico del Canton Vallese ha avviato un’istruzione penale.

Il pensiero dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA e delle sue società affiliate va alle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari delle persone decedute.

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Parallelamente all’assistenza medica, sorgono sempre più interrogativi relativi all’assunzione dei costi, alla responsabilità e ai possibili danni materiali. Abbiamo pertanto raccolto qui i punti più importanti legati agli aspetti assicurativi.

Di seguito, le principali questioni assicurative in breve:

1. Chi paga l’assistenza medica delle persone residenti in Svizzera?

In caso di infortunio, in Svizzera è prevista una copertura assicurativa mediante l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o, qualora quest’ultima non sia applicabile, mediante l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS/LAMal) con copertura contro gli infortuni.

I lavoratori dipendenti sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF. Chi lavora almeno 8 ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro è assicurato anche contro gli infortuni non professionali (INP), ossia contro gli infortuni che si verificano nel tempo libero. L’assicurazione copre le spese di cura e, a seconda dei casi, l’indennità giornaliera e le prestazioni per invalidità e per i superstiti. Eventuali assicurazioni complementari LAINF possono inoltre prevedere ulteriori prestazioni.

Chi, come ad esempio i giovani, non è assicurato secondo la LAINF (o, in caso di orario di lavoro inferiore alle 8 ore settimanali, non ha una copertura INP) è assicurato mediante l’AOMS con una copertura contro gli infortuni. In questi casi la copertura contro gli infortuni è obbligatoria. L’AOMS copre tutte le spese di cura, tenendo conto della franchigia e dell’aliquota percentuale. 

2. Chi paga l’assistenza medica per gli ospiti stranieri?

Per gli ospiti provenienti dall’estero, l’assunzione dei costi dipende dalla rispettiva copertura assicurativa nel proprio Paese.

Con la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM/EHIC) gli ospiti provenienti da UE/AELS/Regno Unito hanno diritto all’assistenza medica necessaria in Svizzera. Ciò vale anche per gli infortuni non professionali. Il conteggio viene effettuato nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni secondo le norme svizzere e i costi vengono successivamente attribuiti al sistema estero.

Per eventuali persone provenienti da altri Paesi non è possibile fornire indicazioni definitive. Naturalmente ricevono assistenza medica, ma per quanto riguarda il successivo conteggio delle spese, tutto dipende dalla rispettiva assicurazione sanitaria o di viaggio e dalla copertura individuale. In assenza di assicurazione, la persona risponde personalmente dei costi. Chi entra in Svizzera con un visto Schengen deve disporre di un’assicurazione sanitaria privata con una copertura minima di 30’000 euro. 

3. Responsabilità: chi deve rispondere dei danni?

Sono in corso gli accertamenti per stabilire se vi è una responsabilità e a chi va attribuita: a tal fine, è già stata avviata un’istruzione penale. In relazione all’organizzatore della festa di Capodanno, si tratta, tra l’altro, di chiarire questioni relative alla protezione antincendio, alle vie di fuga e di soccorso nonché al rispetto di ulteriori prescrizioni. È inoltre ipotizzabile una responsabilità del Comune qualora i controlli periodici della polizia del fuoco non siano stati effettuati come prescritto. Eventualmente potrebbe rispondere anche il proprietario dell’edificio o il proprietario per piani, qualora dovesse emergere che l’immobile presentava carenze rispetto all’utilizzo come bar o discoteca. La responsabilità civile può sussistere indipendentemente dall’esito dell’istruzione penale.

L’ASA non è in grado di valutare se i potenziali responsabili dispongano di una copertura assicurativa per tutelare il proprio patrimonio da richieste di risarcimento. Si potrebbe ipotizzare un'assicurazione di responsabilità civile aziendale per la società che gestisce il bar, un’assicurazione di responsabilità civile immobiliare per l’immobile e un’assicurazione di responsabilità civile comunale per i dipendenti del Comune di Crans-Montana.

Dal punto di vista delle persone colpite, è importante sapere che l’assistenza medica è garantita indipendentemente dall’esito della questione della responsabilità. Solo in un secondo momento gli assicuratori sociali soggetti all’obbligo di anticipare le prestazioni potranno valutare, in base all’esito delle indagini e alla valutazione giuridica, la possibilità di un regresso, ovvero di richiedere il rimborso totale o parziale dei costi a terzi responsabili. Di norma, le persone colpite non vengono coinvolte in tutto questo. Per quei danni alle persone colpite che non sono coperti dagli assicuratori sociali (ad es. diritto alla riparazione morale), è possibile presentare una domanda di aiuto alle vittime ai sensi della LAV (aiuto alle vittime).

4. Come sono assicurati gli immobili nel Canton Vallese?

L’organizzazione dell’assicurazione stabili in Svizzera si basa su un sistema duale composto da assicuratori stabili cantonali e dal settore assicurativo privato. Il Canton Vallese è uno dei cosiddetti Cantoni GUSTAVO. Ne fanno parte quei Cantoni che optano per una soluzione di mercato privato, indipendentemente dal fatto che esista o meno un obbligo assicurativo cantonale, come nel caso del Canton Vallese.

Anche nei Cantoni in cui l’assicurazione stabili non è obbligatoria, la penetrazione assicurativa è molto elevata. Ciò è dovuto, tra l’altro, al fatto che le ipoteche vengono generalmente concesse solo se è stata stipulata un’assicurazione stabili adeguata. Lo stesso vale per le assicurazioni complementari per stabili e mobili (ad es. inventario, beni mobili) e per le coperture contro l’interruzione d’esercizio.

5. Quale ruolo svolgono gli assicuratori nella protezione antincendio?

Nel Canton Vallese, e quindi anche a Crans-Montana, la protezione antincendio è disciplinata dalle prescrizioni della protezione antincendio (AICAA) valide in tutta la Svizzera. L’obbligo di rispettare tali direttive incombe ai proprietari e ai gestori. Le autorità competenti sono responsabili delle autorizzazioni, dei controlli e dell’esecuzione.

Concretamente, nel Vallese i servizi cantonali (tra cui l’Office cantonal du feu) supportano i Comuni e i progettisti. A livello comunale, a Crans-Montana il responsabile della sicurezza competente e gli organi comunali preposti alla protezione antincendio (ad es. la Commission du feu / i pompieri) provvedono all’attuazione e ai controlli periodici nel quadro delle direttive cantonali.

Gli assicuratori privati, invece, non sono autorità responsabili delle autorizzazioni o dei controlli. Il loro contributo consiste soprattutto nel fornire consulenza sui rischi (risk engineering) e incentivi contrattuali nelle polizze (ad es. premi, franchigie, requisiti).

In questo contesto è inoltre rilevante che in alcuni Cantoni con assicurazione stabili cantonale, determinate attività di prevenzione o di esecuzione in materia di protezione antincendio possono essere svolte dagli assicuratori stabili cantonali su mandato delle autorità. La competenza, la vigilanza e la responsabilità ultima restano tuttavia alle autorità. Si tratta unicamente di un assetto organizzativo, che non dovrebbe comportare differenze nell’estensione della vigilanza.  

6. Qual è il ruolo degli assicuratori nella gestione della situazione in seguito all’incendio?

Oltre a sostenere le persone assicurate, gli assicuratori mettono le loro competenze specialistiche a disposizione delle autorità competenti e dei partner coinvolti, ad esempio per quanto riguarda il coordinamento delle prestazioni, la gestione di aspetti pratici o la definizione di eventuali modelli di sostegno supplementari. (ASA/hzi/ps)